Il nuovo anno inizia con una buona notizia molto attesa dai tutti coloro che vogliono usufruire della detrazione del 110% prevista dal Superbonus per l’efficientamento energetico delle abitazioni unifamiliari, dei condomini, degli ex IACP o delle case delle cooperative.
La pubblicazione della legge di bilancio 2022 nella Gazzetta Ufficiale ha reso effettiva la proroga del Superbonus 110 per le abitazioni unifamiliari al 31 dicembre 2022 senza tetto Isee.
La principale novità del 2022 riguarda l’introduzione di nuove scadenze. In particolare:
- proroga al 2023 del Superbonus 110 per i condomini e sugli edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate anche se di proprietà di persone fisiche;
- proroga fino al 2025 per condomini ed edifici composti da due a quattro unità immobiliari ma con un’aliquota decrescente: pari al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025;
- per quanto riguarda gli immobili di proprietà delle cooperative, la scadenza del Superbonus 110 viene allineata a quella degli ex IACP, ovvero il 31 dicembre 2023 sempre e quando alla data del 30 giugno 2023 sia stato effettuato il 60% delle spese.
Il Superbonus 110 è stato prorogato al 31 dicembre 2022 per le villette e le case unifamiliari senza limiti di reddito né di prima e seconda casa. L’unico requisito è aver ultimato almeno il 30% dei lavori entro il 30 giugno 2022.
Visto di conformità.
Con la nuova legge vige la non applicabilità del decreto antifrode con l’obbligo di visto di conformità e asseverazione tecnica per gli interventi rientranti nelle attività di edilizia libera e per quelli di importo complessivo non superiore ai 10mila euro.
Inoltre c’è il riallineamento delle estensioni dei lavori trainati a quelli trainanti con la proroga per impianti fotovoltaici.
Dichiarazione dei Redditi.
Nella dichiarazione dei redditi le spese sostenute nel 2020 e nel 2021 vanno detratte in 5 rate di pari ammontare, mentre le spese effettuate dal 2022 in 4 rate di pari ammontare.
In alternativa alla dichiarazione dei redditi, è sempre possibile scegliere l’opzione dello sconto in fattura e della cessione del credito. La possibilità di optare per questi due opzioni alternative è stata prorogata fino al 31 dicembre 2025 con un nuovo modello predisposto dall’Agenzia delle Entrate.
Nel Superbonus 110 rientrano:
- isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare sita all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno. Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente;
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
- sismabonus.
Il nuovo decreto ha introdotto anche delle semplificazioni che riguardano:
- la documentazione per l’inizio dei lavori (CILA)
- la realizzazione di barriere architettoniche
- l’ammissione di nuove categorie catastali alle detrazioni dell’ecobonus 110.
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