Nel 2001 è stato introdotto il Testo Unico dell’Edilizia – DPR 380 che sostituisce il certificato di abitabilità con il certificato di agibilità (art. 24, 25 e 26).

Questo documento attesta i requisiti che deve rispettare un fabbricato (anche non a destinazione residenziale), nel rispetto delle normative vigenti e dei regolamenti edilizi in materia di risparmio energetico, conformità impiantistiche, salubrità e sicurezza degli edifici.

L’agibilità può avere anche carattere “parziale” ovvero riferita a singole porzioni di edifici (ad esempio, uno o più alloggi in contesto plurifamiliare), se funzionalmente autonome ed a seguito del completamento e del collaudo statico di tutte le opere strutturali connesse, quindi degli impianti.

La Segnalazione Certificata di Agibilità

Con la Legge n.222 del 2016 anche il certificato di agibilità subisce una sostituzione con la “Segnalazione Certificata di Agibilità”, presentata mediante procura dal tecnico incaricato dal titolare del Permesso di Costruire al termine dell’iter amministrativo.

La Segnalazione Certificata di Agibilità è una vera e propria attestazione del professionista del rispetto dei requisiti normativi e va richiesta per:

Quali documenti comprende la SCIA di agibilità?

Il Comune può richiedere ulteriore documentazione in base a quanto previsto dal proprio regolamento edilizio ed alle caratteristiche specifiche dell’intervento.

Come presentarla?

Telematicamente entro 15 giorni dalla comunicazione di fine lavori, utilizzando la modulistica unificata regionale.
Il mancato rispetto dei termini per presentare l’istanza di agibilità comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria dai 77,00 euro ai 464,00 euro (Art. 24 co. 3 DPR 380/01), in base alla tempistica trascorsa a seguito della scadenza.

La Segnalazione Certificata di Agibilità è a titolo oneroso, mediante il versamento di diritti di segreteria (di importo generalmente ridotto) ed eventuali marche da bollo da allegare alla pratica.

Tempistiche

La Segnalazione Certificata di Agibilità risulta da subito efficace.
Tuttavia il Comune ha tempo 30 giorni per rispondere, richiedere ulteriore documentazione, sospendere o rigettare l’istanza, emettendo un provvedimento di conferma, sospensione o revoca del titolo.

In genere, se la documentazione risulta completa e rispondente alle norme, il rilascio è confermato per “silenzio assenso”. Tale strumento è previsto dalle norme e prevede l’accettazione senza condizioni di un’istanza da parte della Pubblica Amministrazione.

La tempistica di 30 giorni può essere estesa a 60 giorni, qualora sia previsto il parere ASL per il rispetto delle norme igienico-sanitarie e che tale parere venga sostituito da un’autocertificazione del professionista.

Validità

Al pari della vecchia abitabilità, la validità temporale dell’agibilità è illimitata, se non vengono effettuati ulteriori interventi sull’immobile.

Va sottolineato che il certificato di agibilità attesta la sussistenza dei soli requisiti normativi di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico degli edifici e non riguarda gli aspetti urbanistici che possono costituire abuso edilizio.

Agibilità e Superbonus

Nel caso della richiesta di agevolazioni fiscali l’assenza del certificato di agibilità comporta automaticamente la perdita dei benefici, in quanto viene meno una delle principali condizioni previste dal legislatore, ovvero il rigoroso rispetto dell’iter amministrativo.

Infine, nel caso di compravendita immobiliare, l’assenza del certificato di agibilità costituisce un grave inadempimento della parte venditrice, anche se tale mancanza è dovuta a problemi e ritardi di carattere burocratico non dipendenti dalla propria volontà.

Se hai bisogno di una consulenza non esitare a contattare i professionisti di Giada Immobiliare. 

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