La cedolare secca sostituisce la tradizionale imposizione fiscale Irpef, può essere applicata su locazioni abitative (lunga e breve durata) e affitti commerciali.
Secondo quanto stabilito dal 2º comma dell’art. 3 del dlgs 23/2011, la cedolare secca sostituisce non solo l’IRPEF e le relative addizionali (regionale e comunale), ma anche:
- Imposta di bollo sul contratto di locazione
- Imposta di registro per le annualità contrattuali o per il minor periodo di durata del contratto per il quale si applica l’opzione.
- Imposta di registro e imposta di bollo sulle proroghe del contratto di locazione.
L’opzione per la cedolare secca può essere espressa al momento della registrazione del contratto mediante la presentazione del modello RLI o in momenti successivi alla registrazione.
La mancata proroga esplicita della cedolare secca al momento del termine del contratto di locazione, non implica una decadenza immediata della cedolare secca a condizione che il contribuente:
– abbia adottato un comportamento coerente con la cedolare secca;
– dichiari i redditi nel quadro “RB” del modello Unico o nel 730 con i criteri della cedolare secca;
– versi le imposte dovute sui canoni di locazione applicando le aliquote del 10% ovvero del 21% stabilite per la cedolare secca.
La mancata comunicazione della proroga comporta delle multe:
50 euro nel caso di ritardo non superiore a 30 giorni dalla scadenza dell’adesione;
100 euro per ritardi superiori a 30 giorni.
Locazioni abitative
Per quanto riguarda la cedolare secca sulle locazioni abitative, nel caso in cui si tratti di affitti superiori a trenta giorni, abbiamo due diverse aliquote
- aliquota 21% per i contratti di locazione a canone “libero”
- aliquota 10% per i contratti di locazione a canone concordato.
Negozi a partire dal 2019
Con la legge di Bilancio 2019 è stata estesa la cedolare secca anche l’affitto di immobili commerciali e capannoni. Si applica un’aliquota del 21% sempre e quando si rispettino determinate condizioni:
- I contratti di locazione devono essere stipulati nel corso del 2019;
- La cedolare secca per gli immobili commerciali potrà essere applicata per l’intera durata del contratto;
- Il nuovo regime fiscale interessa le unità immobiliari di categoria catastale C/1 e le relative pertinenze locate congiuntamente;
- La cedolare secca per i negozi può applicarsi agli immobili di superficie massima di 600m2 (escluse le pertinenze)
Possono usufruire della cedolare secca per la locazione di immobili commerciali:
– le persone fisiche soggetti passivi Irpef che conseguano reddito fondiario
– il proprietario
– il titolare del reddito reale di godimento.
Non possono optare per la cedolare secca:
– le società di persone
– i soggetti Ires
– lavoratori autonomi
– enti non commerciali