Il “compromesso” è il nome informale che indica il contratto preliminare di compravendita di un immobile il quale ci da accesso a una serie di garanzie se decidiamo di rivolgerci a un notaio per la sua stipula.

Il preliminare è un contratto bilaterale con cui il venditore si impegna nei confronti di un altro soggetto, l’acquirente: l’uno a vendere e l’altro ad acquistare a quel determinato prezzo e a quelle determinate condizioni.

La legge non prevede di rivolgersi obbligatoriamente a un notaio per la stipula di un compromesso, quando il contratto preliminare ha per oggetto un immobile è sufficiente che abbia forma scritta. Nonostante ciò sono molte le garanzie, soprattutto dal lato acquirente, che si acquisiscono con la stipula notarile.

Il notaio può garantire infatti indire una serie di controlli sulla legittimazione del venditore a vendere, sulla regolarità degli immobili sotto il profilo catastale e urbanistico,  ma soprattutto verificare se siano state o meno saldate le spese condominiali e se tutti gli impianti sono a norma.

Una volta firmato i preliminare tutti i nodi potrebbero venire al pettine, quando ormai è troppo tardi.

Trascrizione del contratto preliminare

Solo la forma notarile consente di trascrivere il contratto in conservatoria, cosa ben diversa dal registralo.
Con la trascrizione l’acquirente ha diritto a bloccare quell’immobile per un periodo di tempo che la legge prevede non sia inferiore ai tre anni: ciò vuol dire che il venditore non potrà vendere o promettere di vendere quell’immobile a un terzo soggetto. Nel caso in cui subisca un’aggressione da parte di un creditore o un pignoramento, la trascrizione del compromesso prevale.

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