I professionisti di Giada Immobiliare cercheranno di spiegarvi nel modo più semplice le caratteristiche di questa tipologia contrattuale.
Nel contratto di locazione abitativa ad uso transitorio un soggetto (locatore) mette temporaneamente a disposizione di un altro soggetto (conduttore), per finalità non turistiche, un immobile destinato ad abitazione dietro pagamento di un corrispettivo che può essere liberamente determinato dalle parti (canone libero), tranne in alcuni Comuni (canone fissato da accordi territoriali). La legge prevede la durata minima e massima di tale tipologia di contratto.
CHECK LIST DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO TRANSITORIO
- è utilizzato per esigenze temporanee non turistiche;
- un particolare tipo di contratto ad uso transitorio è il “contratto per esigenze abitative di studenti universitari”;
- deve essere redatto per iscritto utilizzando un modello predisposto dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture (DM 30 dicembre 2002);
- deve contenere l’espresso riferimento all’esigenza transitoria, comprovata da idonea documentazione allegata al contratto stesso;
- è necessario inserire apposita clausola con la quale il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine all’attestazione di prestazione energetica.
In caso di mancata dichiarazione circa l’APE, locatore e conduttore sono soggetti al pagamento, in solido e in parti uguali, di una sanzione amministrativa (pagamento di una somma di denaro); il pagamento della sanzione amministrativa non esenta dall’obbligo di presentare la dichiarazione o la copia dell’APE entro 45 giorni; - può determinare il canone liberamente, tranne in alcuni Comuni in cui l’importo del canone stesso è determinato secondo accordi territoriali (il pagamento può avvenire anche in contanti ma solo entro i limiti massimi fissati per legge);
- non può prevedere la sublocazione;
- per un esempio su come è possibile suddividere le spese condominiali potete consultare questo link.
LA DURATA
- periodo minimo di 1 mese e massimo di 18 mesi;
- se è previsto un periodo inferiore a 1 mese, o un periodo superiore a 18 mesi, la clausola è nulla e si applica automaticamente la norma sulla durata minima o massima;
- non è necessario dare la disdetta, ma, se le ragioni della transitorietà sono state poste dal locatore, è necessario che quest’ultimo le confermi prima della scadenza, con apposita comunicazione al conduttore.
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